Titolo di soggiorno

Per poter abitare in Svizzera per un periodo di tempo prolungato o per poter lavorare è necessario un permesso. Esistono diversi tipi di permessi di dimora e il permesso di domicilio.

Tipologia dei permessi

Chi, durante il proprio soggiorno in Svizzera, lavora o si trattiene qui per più di 3 mesi, deve avere un permesso rilasciato dall'Ufficio cantonale per la migrazione e l'integrazione (Amt für Migration und Integration). Si distingue tra permessi di soggiorno di breve durata (fino a 1 anno), permessi di dimora (a tempo determinato) e permessi di domicilio (senza scadenza).

  • Permesso di soggiorno di breve durata (L): questo permesso è previsto per coloro che, per particolari ragioni, vengono a vivere in Svizzera per un periodo di tempo limitato (di solito 1 anno). La maggior parte dei cittadini di Stati membri dell'UE/AELS, che sono in grado di comprovare un rapporto di lavoro di durata compresa tra i 3 mesi e un anno (contratto di lavoro), hanno diritto a questo tipo di permesso.
  • Permesso di dimora (B): questo permesso viene rilasciato a tutte quelle persone che intendono soggiornare in Svizzera per un periodo prolungato. La maggior parte dei cittadini di Stati membri dell'UE/AELS hanno diritto a questo tipo di permesso, se sono in grado di dimostrare che lavoreranno in Svizzera per un periodo superiore a un anno (contratto di lavoro). Questo permesso viene concesso ai cittadini UE/AELS per una durata di 5 anni. Per cittadini provenienti da Stati terzi, il permesso ha la durata di un anno. In seguito deve essere inoltrata richiesta di rinnovo. Per queste persone, il rinnovo del permesso può essere vincolato a delle condizioni, per esempio alla frequenza di un corso di tedesco. Esse non hanno automaticamente diritto ad un rinnovo. I motivi che potrebbero impedire il rinnovo sono per es. condanne penali o dipendenza dall'assistenza sociale. Anche le persone a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato ricevono un permesso B.
  • Permesso di domicilio (C): si ottiene questo tipo di permesso dopo aver soggiornato in Svizzera per 5 o 10 anni. Anche in questo caso, sono previste condizioni diverse per le persone provenienti da paesi UE/AELS o da Stati terzi.
  • Permesso per persone ammesse provvisoriamente (F): questo permesso viene rilasciato ai richiedenti asilo ai quali non è stato ancora riconosciuto lo status di rifugiato ma che ricevono un'accoglienza temporanea. Questo tipo di permesso va rinnovato ogni anno.

Libretto degli stranieri

Agli stranieri che abitano in Svizzera viene consegnato un libretto per stranieri (Ausländerausweis). Il tipo di permesso dipende da vari criteri. Esistono permessi in formato carta di credito e altri in formato cartaceo (titolo di soggiorno non biometrico, Nicht biometrischer Ausländerausweis). Ad alcune persone viene rilasciato un libretto per stranieri biometrico, contenente un microchip in cui sono memorizzate le impronte digitali e una fotografia. Essi devono presentarsi ad Aarau per il rilevamento dei dati biometrici. A tale scopo devono premurarsi di fissare un appuntamento presso il Centro acquisizione dati biometrici (Erfassungszentrum Biometrie). Tutti i permessi possono essere ritirati presso il comune di residenza. In caso di furto o smarrimento del permesso, bisogna presentare immediatamente una denuncia alla polizia.

Rinnovo

La durata del permesso di soggiorno varia a seconda dello status di soggiorno e della nazionalità del richiedente. Quando si deve rinnovare il permesso di soggiorno si riceve un modulo (Verfallsanzeige) che deve essere compilato e consegnato, insieme a un passaporto in corso di validità, al più tardi 2 settimane prima della scadenza del permesso, presso il comune di domicilio. Questo provvederà ad inoltrare la pratica all'Ufficio cantonale per la migrazione e l'integrazione (Amt für Migration und Integration) che verificherà se esistono le condizioni per il rinnovo. Per eventuali domande ci si può rivolgere al comune di domicilio o all'Ufficio per la migrazione e l'integrazione.